IL PRETORE Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha proposto appello avverso la sentenza di questo pretore, pronunciata in data 2 aprile 1991 nei confronti di Bontempo Giuseppe nato a Balestrate il 13 ottobre 1956 attualmente detenuto presso la casa di reclusione di San Gimignano con riferimento al reato di cui all'art. 341, primo e quarto comma, del c.p. con la quale veniva assolto perche' il fatto non costituisce reato e che conseguenzialmente la cancelleria di questo ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p., ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.g. al solo imputato Bontempo Giuseppe e non anche al suo difensore di fiducia avv. A. Cipriani di Poggibonsi, quale unica parte privata interessata alla notifica; Rilevato che la disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il difensore dell'imputato la previsione del diritto processuale a ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto d'impugnazione del p.m. (nella specie della procura generale) puo' porsi in contrasto con i due principi costituzionali previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni: a) anche il difensore tecnico dell'imputato, il quale ha invece diritto a proporre impugnazione, anche in modo autonomo rispetto alla stessa parte privata difesa, per l'evidente ragione che a quest'ultimo sfuggono o possono comunque sfuggire i motivi e le ragioni di opportunita' tecnico-processuale correttamente ed esaurientemente valutabili ed apprezzabili soltanto dal difensore tecnico (e fatta sempre salva la facolta' per la parte rappresentata nel processo a togliere effetto a tale impugnazione del difensore (v. art. 571 del c.p.p.) ed al quale spetta altresi', con perfetta conseguenzialita' logica, il diritto strumentale di ricevere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza a fini evidentemente dell'esercizio in concreto di tale facolta' autonoma e sussidiaria d'impugnazione nell'interesse della parte rappresentata, e' indubbiamente un soggetto processuale, per il ruolo insostituibile svolto e/o da svolgere nell'interesse della parte privata, sommamente interessato a ricevere cognizione diretta dell'atto d'impugnazione della controparte pubblica; b) in modo specifico, va rilevato, che tale interesse, che deve ricevere adeguata tutela nelle norme processuali, si esprime nella facolta' espressamente riconosciuta dalle altre disposizioni del c.p.p. (v. artt. 571 e 595 del c.p.p.) di proposizione diretta dell'appello incidentale, resa concretamente esercitabile proprio entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della notificazione (che a lui stesso mai potra' pervenire) di cui all'art. 584 del c.p.p. in discussione. Ne' vale, a giudizio di questo pre- tore, obiettare che il difensore, non messo legalmente in grado di conoscere l'impugnazione della controparte pubblica sara' di fatto ed effettivamente informato dal suo assistito, costituendo tale argomentazione una mera eventualita', incapace di supplire ad una grave omissione di roconoscimento di un suo diritto proprio strumentale da parte del legislatore ordinario; c) l'omessa previsione del diritto processuale del difensore (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza impugnata) di ricevere direttamente (diversamente da quanto stabilito invece dall'art. 548 del codice di procedura penale a proposito della notifica, ai fini della sua decisione propria d'impugnazione o meno, dell'avviso di deposito della sentenza) la notifica dell'atto d'impugnazione (almeno dell'appello del p.m.) introduce, ad avviso di questo pretore, una grave forma di disparita' di trattamento tra parte processuale pubblica da una parte e parte privata dall'altra, del tutto ingiustificata ed oltretutto illogica, sia se valutata alla luce del diritto d'impugnazione primario che spetta al difensore e sia se valutata alla luce del suo diritto di proposizione di appello incidentale, facolta' esercitabile in modo concreto in assenza della notifica anche a suo favore dell'atto di appello del p.m.; d) in considerazione delle osservazioni svolte puo' ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. cosi' come formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione il quale postula che il legislatore ordinario non introduca di fatto delle forme di disparita' di trattamento di situazioni giuridicamente rilevanti, meritevoli invece, secondo le stesse norme della stessa materia, ovvero secondo i principi di logica e di correttezza comuni, di trattamento non disuguale (e non v'e' dubbio che il principio della parita', compatibile con il diverso ruolo istituzionale svolto dal p.m. parte pubblica, rispetto a quella privata, tra le parti processuali nel nuovo c.p.p. costituisce uno dei principi basilari e caratterizzanti il nuovo modello processuale) ed anche con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella misura in cui tale forma di disparita' ingiustificata si ripercuote necessariamente ed inevitabilmente in una lesione del diritto di garanzia della difesa tecnica, almeno dell'imputato, in qualsiasi stato e grado del procedimento penale e quindi anche nella fase, concretamente assai rilevante, tra la impugnazione del p.m. e la proposizione (o rectius proponibilita') della contro-impugnazione, sotto forma di appello incidentale; e) oltreche' non manifestamente infondata, la questione cosi' come sollevata d'ufficio da questo pretore e' anche rilevante nel presente procedimento avendo la cancelleria omesso di notificare l'atto di appello del procuratore generale al difensore dell'imputato, non avendo l'imputato personalmente, entro i quindici giorni dalla notifica ricevuta dell'avviso di tale atto di appello, proposto incidentalmente e potendo quindi, qualora dichiarata incostituzionale, nel senso indicato, la disposizione di cui all'art. 584 del c.p. il difensore tutt'ora proporre lui stesso, in via esclusiva, tale appello incidentale; Ritenuto quindi che la questione sollevata va rimessa alla decisione della Corte costituzionale con conseguente sospensione del giudizio in corso;